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Pacchetto infrazioni di novembre decisioni principali

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente, la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell’UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti delle politiche dell’UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell’UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre all’archiviazione di 73 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell’UE si rinvia al testo integrale delle domande frequenti. Per ulteriori dettagli sulla cronologia di un caso è possibile consultare il registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione.

1. Ambiente e pesca

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156, Daniela Stoycheva – Tel. +32 229 53664)

Ambiente

Lettere di costituzione in mora

Natura: La Commissione invita il PORTOGALLO ad adottare misure per ridurre le catture accessorie di specie protette

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora al Portogallo (INFR (2020) 4038) per non aver attuato le misure previste dalla direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio) volte a evitare le catture accessorie di cetacei da parte di pescherecci.

I delfini e le focene sono specie rigorosamente protette ai sensi della direttiva Habitat. Il Portogallo non ha istituito un sistema per monitorare la cattura e l’uccisione accidentali di specie protette e per evitare un impatto significativo delle catture accessorie sul delfino comune (Delphinus delphis), sul tursiope troncato (Tursiops truncatus) e sulla focena (Phocoena phocoena) nelle acque soggette alla sua giurisdizione. Inoltre il Portogallo non ha adottato le misure necessarie per evitare la significativa perturbazione delle ultime 2 specie in diversi siti Natura 2000 destinati alla loro protezione.

La Commissione procede pertanto all’invio di una lettera di costituzione in mora al Portogallo, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Rifiuti: La Commissione invita BULGARIA, CECHIA, ESTONIA, CIPRO, AUSTRIA e ROMANIA a recepire correttamente la direttiva quadro sui rifiuti

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a Bulgaria (INFR(2023)2143), Cipro (INFR(2023)2144), Cechia (INFR(2023)2145), Estonia (INFR(2023)2146), Romania (INFR(2023)2147) e Austria (INFR(2023)2142) per rimediare alle carenze nel recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti), modificata dalla direttiva (UE) 2018/851/UE.

La direttiva modificata stabilisce obiettivi giuridicamente vincolanti per il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani e impone agli Stati membri di migliorare i loro sistemi di gestione dei rifiuti e l’uso efficiente delle risorse. Il termine entro il quale gli Stati membri dovevano recepire la direttiva (UE) 2018/851 nell’ordinamento nazionale è scaduto il 5 luglio 2020. Fino ad oggi li Stati membri in questione non hanno recepito correttamente la direttiva.

Le leggi della Bulgaria non recepiscono correttamente le disposizioni relative ai requisiti minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore, il monitoraggio e la valutazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e la raccolta differenziata dei prodotti tessili da istituire entro il 1º gennaio 2025.

La legislazione cipriota presenta carenze per quanto riguarda la prova documentale che le operazioni di gestione dei rifiuti siano state effettuate.

La legislazione ceca presenta carenze per quanto riguarda i requisiti minimi generali per i regimi di responsabilità estesa del produttore. Inoltre la Cechia non recepisce in modo adeguato le norme relative alla raccolta differenziata e ai rifiuti domestici pericolosi.

Per quanto riguarda l’Estonia, i requisiti relativi alla prevenzione degli sprechi alimentari e della dispersione dei rifiuti non sono stati completamente recepiti, nonché quelli riguardanti il monitoraggio e la valutazione delle misure di riutilizzo e prevenzione degli sprechi alimentari. Inoltre non sono stati recepiti diversi aspetti dei regimi di responsabilità estesa del produttore.

Le carenze della legislazione rumena riguardano la cessazione della qualifica di rifiuto, la responsabilità estesa del produttore, la deroga alla ripartizione della responsabilità finanziaria e le misure stabilite per prevenire la produzione di rifiuti.

Le carenze riscontrate in Austria riguardano la cessazione della qualifica di rifiuto, il calcolo degli obiettivi di riciclaggio e di “preparazione per il riutilizzo”, il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi e il piano di gestione dei rifiuti.

La Commissione procede pertanto all’invio di lettere di costituzione in mora agli Stati membri interessati, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Acque: La Commissione invita la ROMANIA a risolvere il problema del deterioramento di un corpo idrico connesso alla costruzione di piccole centrali idroelettriche

Oggi la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora complementare alla Romania (INFR (2015)4036) per non aver attuato correttamente la direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE) e la direttiva Habitat(direttiva 92/43/CEE del Consiglio) in sede di autorizzazione e costruzione di centrali idroelettriche. Entrambe le direttive mirano a garantire la qualità e la dimensione dei corpi idrici, a prevenire e contrastare l’inquinamento e a proteggere la fauna e la flora.

Nel 2015 la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Romania riguardante l’autorizzazione e la costruzione di piccole centrali idroelettriche sui corsi d’acqua alpini che hanno un impatto su 3 siti Natura 2000 e sui corpi idrici interessati. A seguito di diverse riunioni con la Commissione le autorità della Romania hanno assunto diversi impegni, quali: i) il monitoraggio dei progetti oggetto della procedura di infrazione, ii) la rivalutazione del deterioramento dovuto all’autorizzazione e costruzione dei piccoli impianti idroelettrici, iii) l’adozione di un quadro giuridico sulle aree di flusso e sulle aree vietate, iv) la modifica dei permessi, v) il recepimento della direttiva riveduta sulla valutazione d’impatto ambientale con una procedura coordinata per la valutazione dei progetti soggetti alla direttiva quadro sulle acque e vi) l’adozione di una pianificazione strategica (strategia sull’energia).

Le autorità rumene hanno mantenuto parzialmente i loro impegni, ma non hanno modificato i permessi e non hanno attuato le misure necessarie per far fronte al deterioramento in uno dei corpi idrici precedentemente identificati. Nel frattempo il terzo piano di gestione del bacino idrografico ha rilevato il deterioramento del corpo idrico in questione (Argeș izvor-intrare acumulare Vidraru și afluenții). Inoltre le prove prodotte dagli studi e dal monitoraggio effettuato confermano che alcuni microimpianti idroelettrici sono stati autorizzati senza un’appropriata valutazione come previsto dalla direttiva Habitat. Visto il livello di deterioramento, è necessario porre rimedio alla situazione al più presto.

Al fine di adeguare l’ambito del caso, la Commissione procede all’invio di una lettera complementare di costituzione in mora alla Romania, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Aria pulita: la Commissione invita la POLONIA a conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia riguardante la qualità dell’aria e la concentrazione di particelle PM10 nell’aria ambiente

Oggi la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora complementare alla Polonia (INFR(2008)2199) per non essersi conformata alla sentenza della Corte di Giustizia del 22 febbraio 2018 (C-336/16) relativa all’inadempimento della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente per quanto riguarda le concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente.

La direttiva sulla qualità dell’aria ambiente obbliga gli Stati membri a mantenere al di sotto di determinati livelli le concentrazioni di inquinanti specifici nell’aria, come il particolato PM10. L’esposizione ad elevati livelli di PM10 produce effetti negativi per la salute che si ripercuotono particolarmente sui bambini e sulle persone vulnerabili ed è una causa di malattie respiratorie. Qualora siano superati tali valori massimi, gli Stati membri devono adottare misure per ridurre al minimo possibile il periodo di superamento dei limiti.

Con la sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Polonia, la Corte di giustizia dell’UE ha concluso che la Polonia non ha rispettato i suoi obblighi a norma della direttiva sulla qualità dell’aria ambiente. In seguito alla sentenza la Polonia ha adottato alcuni provvedimenti, come l’istituzione di standard di qualità per i boiler o per i combustibili solidi disponibili sul mercato per le famiglie. La Commissione rimane tuttavia preoccupata dalla lentezza dei cambiamenti e dalla mancanza di un approccio coordinato a livello nazionale e locale, in particolare per quanto riguarda la sostituzione di boiler a combustibile solido obsoleti utilizzati per il riscaldamento dalle famiglie. La Polonia ha indicato tale utilizzo come la fonte più importante di inquinamento da PM10. Nel 2022 12 zone di qualità dell’aria registravano ancora un superamento dei valori limite giornalieri; inoltre la conformità non è prevista prima del 2026.

Per tenere conto delle misure supplementari adottate dalla Polonia, dei dati di monitoraggio più aggiornati e della recente giurisprudenza della Corte, la Commissione invia alla Polonia una lettera di costituzione in mora complementare a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE. La Polonia dispone ora di 2 mesi per presentare le proprie osservazioni in merito alle questioni sollevate dalla Commissione. Dopo che avrà preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle stesse entro il temine fissato, la Commissione si riserverà il diritto di adire la Corte di giustizia dell’UE ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, e chiedere l’irrogazione di sanzioni pecuniarie alla Polonia.

Lettere di costituzione in mora e pareri motivati

Aria pulita: La Commissione invita BULGARIA, IRLANDA, CIPRO, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, UNGHERIA, AUSTRIA, POLONIA, PORTOGALLO, ROMANIA e SVEZIA a conformarsi al diritto dell’UE in materia di inquinamento atmosferico e a ridurre le loro emissioni di diversi inquinanti al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico

La Commissione ha deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora a 3 Stati membri (Lussemburgo (INFR(2022)2075), Polonia (INFR(2022)2077), e Romania (INFR(2022)2079)) e un parere motivato a 9 Stati membri (Bulgaria (INFR(2022)2068), Irlanda (INFR(2022)2073), Cipro (INFR(2022)2069), Lettonia (INFR(2022)2076), Lituania (INFR(2022)2074), Ungheria (INFR(2022)2072), Austria (INFR(2022)2067), Portogallo(INFR(2022)2078) e Svezia (INFR(2022)2080) per non aver garantito la corretta attuazione dei loro impegni di materia di riduzione di diversi inquinanti atmosferici conformemente alla direttiva 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (“direttiva NEC”)

La direttiva NEC stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni per 5 importanti inquinanti atmosferici: ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (NMVOC), biossido di zolfo (SO2), ammoniaca (NH3) e particolato fine (PM2.5). Tali inquinanti contribuiscono alla scarsa qualità dell’aria e di conseguenza hanno un significativo impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente. Gli impegni di riduzione devono essere raggiunti ogni anno da ciascuno Stato membro tra il 2020 e il 2029. Riduzioni più ambiziose sono previste a partire dal 2030. Gli Stati membri sono anche tenuti a istituire programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico (NAPCP) per illustrare come saranno rispettati tali impegni di riduzione.

Nel gennaio 2023 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora a 14 Stati membri che non hanno rispettato i loro impegni di riduzione per il 2020, per uno o più inquinanti oggetto della direttiva NEC. Nel febbraio 2023 gli Stati membri hanno presentato il loro ultimo inventario nazionale delle emissioni, che comprendeva le emissioni per gli anni 2020 e 2021, accompagnato da una relazione informativa sull’inventario.

La Commissione ha analizzato gli ultimi inventari, insieme ad altre informazioni comunicate dagli Stati membri (proiezioni delle emissioni per gli anni 2025 e 2030; programmi nazionali aggiornati di controllo dell’inquinamento atmosferico o, se del caso, politiche e misure aggiornate) e ha concluso che Bulgaria, Irlanda, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Portogallo e Svezia hanno continuato a non rispettare i loro impegni di riduzione. Per quanto riguarda la Polonia e il Lussemburgo, essa ha concluso che tali Stati non hanno rispettato gli impegni assunti per gli inquinanti non ancora inclusi nella lettera di costituzione in mora inviata nel gennaio 2023. Per quanto riguarda la Romania, il suo primo programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, presentato nel 2023, non prevede misure sufficienti a garantire le riduzioni delle emissioni richieste.

La Commissione procede pertanto all’invio di lettere di costituzione in mora complementare a Lussemburgo, Polonia e Romania, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Inoltre la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a Bulgaria, Irlanda, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Portogallo e Svezia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Pareri motivati

Gestione delle risorse idriche: la Commissione invita la GRECIA a completare il riesame dei piani idrici

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Grecia (INFR (2022)2191) per il mancato completamento del riesame dei suoi piani di gestione dei bacini idrografici come previsto dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE) e dei suoi piani di gestione del rischio di alluvioni come previsto dalla direttiva sulle alluvioni (direttiva 2007/60/CE). Entrambe le direttive impongono agli Stati membri di aggiornare ogni 6 anni i rispettivi piani di gestione, rispettivamente, dei bacini idrografici e dei rischi di alluvioni, e di inviare relazioni in merito con la medesima cadenza. I piani di gestione dei bacini idrografici comprendono un programma di misure fondamentali per garantire il buono stato di tutti i corpi idrici, come prescritto dalla direttiva. I piani di gestione del rischio di alluvioni sono stabiliti sulla base di mappe che riportano le potenziali conseguenze negative associate agli scenari di alluvione.

La gestione sostenibile delle risorse idriche è un elemento centrale del Green Deal europeo. La normativa dell’UE in materia di acque deve essere pienamente attuata affinché siano realizzate le ambizioni dell’UE in materia di economia circolare, biodiversità, inquinamento zero e cambiamenti climatici.

Nel febbraio 2023 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Grecia, invitandola a rispettare i propri obblighi e a completare il riesame dei piani idrici. Tuttavia il riesame, l’adozione e la comunicazione del terzo piano di gestione dei bacini idrografici e del secondo piano di gestione del rischio di alluvioni sono in ritardo.

La Commissione procede pertanto all’invio di un parere motivato alla Grecia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell’UE.

Natura: La Commissione invita l’ESTONIA a conformarsi alle disposizioni della direttiva Habitat sulla valutazione ambientale dell’utilizzo delle aree forestali

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all’Estonia (INFR(2021)4029) per l’applicazione non corretta della direttiva Habitat, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle aree forestali nei siti Natura 2000.

Il rispetto della legislazione dell’UE in materia di tutela della natura è fondamentale per la conservazione e il ripristino della natura e della biodiversità. La direttiva Habitat contribuisce a tale scopo imponendo che tutte le attività che potrebbero avere incidenze significative su un sito Natura 2000 siano oggetto di un’opportuna valutazione e siano autorizzate solo nella misura in cui non incidono in modo significativo sul sito in questione. Sono comprese le attività di disboscamento forestale.

La Commissione ha già inviato una lettera di costituzione in mora all’Estonia nel giugno 2021. Sebbene l’Estonia abbia adottato alcune misure per conformarsi alla direttiva, il disboscamento nei siti Natura 2000 è ancora autorizzato senza l’appropriata valutazione preliminare prevista.

La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato all’Estonia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Convenzione di Aarhus: la Commissione invita l’AUSTRIA a migliorare la legislazione sull’accesso alla giustizia in materia ambientale

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all’Austria (INFR (2014)4111), invitandola a recepire correttamente nell’ordinamento nazionale tutti i requisiti della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus). La Commissione è impegnata a rafforzare lo Stato di diritto ambientale garantendo che le leggi siano ampiamente comprese, rispettate e applicate e che i benefici della protezione ambientale vadano a vantaggio delle persone e del pianeta. La convenzione di Aarhus contribuisce a rafforzare la democrazia ambientale garantendo che i governi forniscano e mantengano le strutture amministrative, giuridiche e pratiche necessarie per garantire i diritti di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Austria nel luglio 2014, seguita da una lettera di costituzione in mora complementare nel giugno 2021, in quanto il paese non ha concesso alle organizzazioni non governative (ONG) e ai singoli individui la legittimazione ad agire dinanzi a un tribunale per contestare decisioni od omissioni che violano il diritto ambientale dell’UE.

Nonostante alcuni progressi, la legislazione austriaca non garantisce ancora il diritto del pubblico a un controllo giurisdizionale di tutti gli atti o omissioni pertinenti che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto ambientale dell’UE. Ciò riguarda, in particolare, un’ampia gamma di atti amministrativi di natura regolamentare, comprese le ordinanze che prevedono deroghe alle norme sulla protezione delle specie rigorosamente protette, le omissioni in materia di opportuna valutazione, l’applicazione del regolamento sulle specie esotiche invasive, le valutazioni ai sensi della direttiva quadro sulle acque, nonché i piani e le autorizzazioni a norma della direttiva quadro sui rifiuti.

La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato all’Austria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

Rifiuti: la Commissione decide di deferire la CROAZIA alla Corte di giustizia per il mancato allineamento della legislazione nazionale alla legislazione dell’UE in materia di rifiuti

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la Croazia (INFR(2020)0437) alla Corte di giustizia dell’UE per la mancata comunicazione delle misure di recepimento nella legislazione nazionale della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio mira a proteggere l’ambiente e a garantire il buon funzionamento del mercato interno e fissa, tra l’altro, obiettivi di riciclaggio degli imballaggi: entro il 2025 i paesi dell’UE dovranno riciclare il 65 % dei loro rifiuti di imballaggio, salendo al 70 % nel 2030. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva (UE) 2018/852 negli ordinamenti nazionali entro il 5 luglio 2020. La Croazia non ha recepito integralmente nella legislazione nazionale tutte le disposizioni pertinenti della direttiva.

La Commissione ha quindi inviato alla Croazia una lettera di costituzione in mora nell’ottobre 2020 e successivamente un parere motivato nel giugno 2021. Nel luglio 2021 la Croazia ha risposto e ha informato la Commissione che la direttiva sarebbe stata recepita mediante la legge sulla gestione dei rifiuti e le misure legislative (“Pravilnik”) per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Sebbene la legge sulla gestione dei rifiuti sia entrata in vigore il 31 luglio 2021, non sono state adottate né notificate alla Commissione le necessarie misure legislative di attuazione di tale legge.

La Croazia non ha comunicato il completo recepimento nella propria legislazione nazionale di tutte le pertinenti disposizioni della direttiva, né ha fornito informazioni sufficientemente chiare e precise sulle misure mediante le quali lo Stato membro ritiene di aver ottemperato ai vari obblighi impostigli dalla direttiva. Per questi motivi la Commissione ha deciso di deferire la Croazia alla Corte di giustizia dell’UE. Dato che il caso riguarda la mancata comunicazione delle misure di recepimento di una direttiva, la Commissione chiederà alla Corte di giustizia dell’UE di imporre sanzioni pecuniarie alla Croazia, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.

Rifiuti: la Commissione decide di deferire la GRECIA alla Corte di giustizia per la discarica di Zakynthos

Oggi la Commissione ha deciso di deferire nuovamente la Grecia (INFR(2009)2340) alla Corte di giustizia dell’UE per non aver chiuso e bonificato una discarica sull’isola di Zante, all’interno di un sito Natura 2000. La discarica rappresenta una minaccia per la salute pubblica e l’ambiente e inquina l’ambiente locale. Sebbene la discarica non sia operativa da più di 5 anni, la discarica deve essere chiusa e bonificata per conformarsi alla sentenza della Corte del 2014.

Il 17 luglio 2014 la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito (C-600/12) che la discarica in questione non soddisfa le condizioni e i requisiti della legislazione ambientale dell’UE e che la Grecia continua a gestire una discarica malfunzionante. Il 28 aprile 2017 la Commissione ha inviato un lettera di costituzione in mora alle autorità greche per la mancata osservanza della sentenza della Corte di giustizia. A seguito di questo ultimo sollecito, la Grecia ha deciso di interrompere le operazioni di smaltimento dei rifiuti nella discarica, ma non ha provveduto alla bonifica o alla chiusura del sito.

La Commissione ha deciso di deferire nuovamente il caso alla Corte di giustizia dell’UE a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE. Questo secondo deferimento alla Corte può comportare sanzioni finanziarie riferite al periodo trascorso tra la prima sentenza e il raggiungimento della conformità. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.

Acque: la Commissione decide di deferire la GRECIA alla Corte di giustizia per non aver fornito mappe aggiornate della pericolosità e del rischio di alluvioni

Oggi la Commissione ha deciso in data odierna di deferire la Grecia (INFR(2021)2254) alla Corte di giustizia dell’UE per non aver fornito mappe aggiornate della pericolosità e del rischio di alluvioni, come previsto dalla direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (“direttiva sulle alluvioni”). La direttiva obbliga gli Stati membri a riesaminare e, se necessario, aggiornare le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2019 e a comunicare tali revisioni e aggiornamenti alla Commissione entro il 22 marzo 2020.

Non avendo ricevuto le informazioni richieste dalla Grecia, nel febbraio 2022 la Commissione ha inviato alla Grecia una lettera di costituzione in mora, seguita da un parere motivato nel settembre 2022. Ad oggi la Grecia non ha ancora ottemperato agli obblighi previsti dalla direttiva in quanto le mappe esistenti non sono ancora state riesaminate.

La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità greche siano stati insoddisfacenti e insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Grecia alla Corte di giustizia dell’UE. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.

2. Giustizia

(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand – Tel. +32 229 62253; Yuliya Matsyk – Tel. +32 229 62716; Cristina Torres Castillo – Tel. +32 229 90679)

Lettere di costituzione in mora

La Commissione invita il BELGIO, la CECHIA, la GRECIA, la CROAZIA, la FRANCIA, la LETTONIA e la FINLANDIA a recepire pienamente le norme dell’UE sulle garanzie procedurali per i minori coinvolti in procedimenti penali

Oggi la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora al Belgio (INFR(2023)2136), alla Francia (INFR(2023)2125), alla Lettonia (INFR(2023)2124) e alla Finlandia (INFR(2023)2126) nonché lettere complementari di costituzione in mora alla Cechia (INFR(2019)0180), alla Grecia(INFR(2019)0191) e alla Croazia (INFR(2019)0203) per il non completo recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. La Cechia, la Grecia e la Croazia avevano ricevuto una precedente lettera di costituzione in mora nel settembre 2019 per la mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva, ma da allora hanno provveduto a notificare tali misure. Le lettere complementari di costituzione in mora riguardano le lacune che permangono nel recepimento. La direttiva (UE) 2016/800 rientra nella strategia globale dell’UE volta a garantire norme minime comuni sul diritto di indagati e imputati a un equo processo nell’UE. Essa sancisce i diritti fondamentali dei minori nei procedimenti penali, quali il diritto a una valutazione individuale, il diritto a un trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale e il diritto di essere accompagnati dal titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento.

La Commissione ritiene che gli anzidetti Stati membri non abbiano recepito le disposizioni della direttiva per quanto riguarda il suo ambito di applicazione (Belgio e Lettonia), le definizioni dei concetti chiave (Belgio e Finlandia), il diritto all’informazione (Finlandia, Croazia, Lettonia e Belgio), il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale in merito ai diritti del minore (Belgio), l’assistenza di un difensore (Belgio), il diritto a una valutazione individuale (Finlandia e Belgio), il diritto a un esame medico (Finlandia, Francia, Croazia e Belgio), la registrazione audiovisiva dell’interrogatorio (Belgio), il trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale (Grecia, Francia e Croazia), il diritto del minore di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento (Belgio), il procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo (Belgio), la formazione del personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione che si occupano di casi riguardanti minori (Croazia) e l’imputazione dei costi derivanti dall’applicazione di determinati diritti sanciti dalla direttiva (Lettonia). Tutti questi Stati membri, eccetto la Finlandia, non hanno rispettato l’obbligo di includere un riferimento alla direttiva nelle misure di recepimento, in modo da consentire agli interessati di conoscere la portata dei loro diritti e obblighi.

La Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di costituzione in mora al Belgio, alla Francia, alla Lettonia e alla Finlandia nonché lettere complementari di costituzione in mora alla Cechia, alla Grecia e alla Croazia. Tali Stati membri dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

La Commissione sollecita la CECHIA, l’UNGHERIA e l’AUSTRIA a conformarsi ai requisiti della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo

La Commissione ha deciso di inviare lettere complementari di costituzione in mora alla Cechia (INFR(2020)2312), all’Ungheria (INFR(2021)2071) e all’Austria (INFR(2020)2307) per il mancato rispetto della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio). Il mandato d’arresto europeo (MAE) è una procedura giudiziaria semplificata di consegna transfrontaliera di una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà. In vigore dal 1º gennaio 2004, il MAE ha sostituito le lunghe procedure di estradizione fino ad allora applicate tra gli Stati membri dell’UE. La Commissione ha dapprima inviato lettere di costituzione in mora alla Cechia e all’Austria nel dicembre 2020 e all’Ungheria nel giugno 2021. Sulla base dell’analisi delle risposte ricevute, la Commissione ha concluso che la Cechia e l’Austria non hanno recepito correttamente la disposizione relativa al motivo di rifiuto facoltativo, mentre l’Ungheria non ha recepito correttamente le disposizioni relative alle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente e alla situazione in attesa della decisione. La Cechia, l’Ungheria e l’Austria dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare loro un parere motivato.

La Commissione invita la LETTONIA e l’UNGHERIA a recepire correttamente le norme dell’UE sulla presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora alla Lettonia (INFR(2023)2140) e all’Ungheria (INFR(2023)2141) per il non corretto recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Si tratta di una delle 6 direttive adottate dall’Unione europea per creare norme minime comuni in grado di garantire che i diritti di indagati e imputati a un equo processo nei procedimenti penali siano sufficientemente tutelati in tutta l’UE. La Commissione ritiene che alcune misure nazionali di recepimento notificate dai 2 Stati membri non siano conformi alle prescrizioni della direttiva, in particolare quelle riguardanti i riferimenti in pubblico alla colpevolezza e le condizioni per lo svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato(tanto per l’Ungheria quanto per la Lettonia), nonché quelle relative alla presentazione degli indagati e imputati attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, all’onere della prova, al diritto al silenzio e al diritto di non autoincriminarsi (nel caso della Lettonia). L’Ungheria e la Lettonia dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Protezione dei consumatori: la Commissione invita l’AUSTRIA e la ROMANIA a recepire le norme sulle azioni rappresentative a tutela dei consumatori

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all’Austria (INFR(2023)0001) e alla Romania (INFR(2023)0034) per il mancato recepimento delle norme dell’UE stabilite dalla direttiva sulle azioni rappresentative (direttiva (UE) 2020/1828). La direttiva impone agli Stati membri di consentire alle organizzazioni dei consumatori e agli enti pubblici designati di intentare azioni legali per conto dei consumatori contro le pratiche illecite di professionisti. I consumatori danneggiati da una pratica commerciale illecita possono chiedere un risarcimento, ad esempio sotto forma di indennizzo, sostituzione o riparazione. Nel gennaio 2023 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 24 Stati membri per la mancata notifica entro il 25 dicembre 2022 delle misure nazionali di pieno recepimento della direttiva. Dopo un’attenta analisi delle loro risposte, la Commissione ha concluso che l’Austria e la Romania non hanno fornito informazioni soddisfacenti sulle misure di recepimento della direttiva. L’Austria e la Romania dispongono ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell’UE.

Diritto societario: la Commissione invita la BULGARIA, CIPRO, il LUSSEMBURGO e il PORTOGALLO a garantire il recepimento completo e tempestivo delle norme dell’UE in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere di società

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Bulgaria (INFR(2023)0049), a Cipro (INFR(2023)0051), al Lussemburgo (INFR(2023)0077) e al Portogallo (INFR(2023)0092) per il mancato recepimento delle norme dell’UE stabilite dalla direttiva (UE) 2019/2121 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. La direttiva stabilisce procedure armonizzate per le fusioni, le scissioni e i trasferimenti di società all’interno del mercato unico, prevedendo nel contempo garanzie contro gli abusi e garantendo un’adeguata tutela dei diritti dei lavoratori. Tutti gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nell’ordinamento nazionale e a informarne la Commissione entro il 31 gennaio 2023. Nel marzo 2023 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora alla Bulgaria, a Cipro, al Lussemburgo e al Portogallo per la mancata notifica delle misure nazionali di recepimento della direttiva. Sulla base delle risposte ricevute, la Commissione ha concluso che la Bulgaria, Cipro, il Lussemburgo e il Portogallo continuavano a non notificare misure nazionali che garantiscano il recepimento della direttiva. Questi Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell’UE.

Diritti procedurali: la Commissione invita la ROMANIA, la SLOVENIA e la SLOVACCHIA a recepire la direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi in seguito all’arresto

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Romania (INFR(2023)2004), alla Slovenia (INFR(2023)2010) e alla Slovacchia (INFR(2023)2008) per il non corretto recepimento della direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi in seguito all’arresto (direttiva 2013/48/UE). La direttiva mira a garantire la possibilità di avvalersi di un difensore sin dalle prime fasi del procedimento per le persone oggetto di un mandato d’arresto europeo (MAE) e per gli indagati e imputati nei procedimenti penali, e assicura inoltre che le persone private della libertà personale possano informare e comunicare con terzi, quali un datore di lavoro o i familiari, nonché con le autorità consolari. La Romania non ha recepito correttamente le eccezioni al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e le condizioni giuridiche alle quali un indagato o imputato può scegliere di non esercitare il diritto di avvalersi di un difensore. Sia la Slovenia che la Slovacchia prevedono eccezioni al diritto di avvalersi di un difensore che non sono consentite dalla direttiva. Le norme del diritto slovacco non sono inoltre conformi alle prescrizioni della direttiva in merito al suo ambito di applicazione per quanto riguarda le prime fasi delle indagini (di polizia). Nel giugno 2023 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a questi 3 Stati membri, esortandoli a recepire correttamente la direttiva. Dopo aver esaminato le risposte, la Commissione ha stabilito che il recepimento continua a non essere soddisfacente. La Romania, la Slovenia e la Slovacchia dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

Diritti delle vittime: la Commissione decide di deferire la BULGARIA alla Corte di giustizia per il non completo recepimento della direttiva sui diritti delle vittime

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la Bulgaria (INFR(2016)0023) alla Corte di giustizia dell’UE per la mancata comunicazione delle misure di recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva sui diritti delle vittime. Il termine per il recepimento della direttiva negli Stati membri era fissato al 16 novembre 2015. 

Nel gennaio 2016 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Bulgaria per il mancato recepimento e la mancata comunicazione alla Commissione delle misure di recepimento entro il termine stabilito. Nel marzo 2019 la Commissione ha proseguito la procedura inviando un parere motivato in quanto la Bulgaria non aveva comunicato il pieno recepimento.

A seguito dei numerosi scambi avuti con le autorità bulgare dal 2019, e tenuto conto delle più recenti risposte fornite dalla Bulgaria, la Commissione ha deciso di deferire tale Stato membro alla Corte di giustizia dell’UE, in quanto 2 disposizioni della direttiva sui diritti delle vittime non sono ancora state recepite nell’ordinamento bulgaro. Dato che il caso riguarda la mancata comunicazione delle misure di recepimento di una direttiva legislativa, la Commissione chiederà alla Corte di giustizia dell’UE di imporre sanzioni pecuniarie alla Bulgaria. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il comunicato stampa.

Diritti procedurali: la Commissione decide di deferire la POLONIA alla Corte di giustizia per il non completo recepimento delle norme dell’UE sui diritti procedurali

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la Polonia (INFR(2021)2077) alla Corte di giustizia dell’UE per la mancata comunicazione delle misure di recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi in seguito all’arresto (direttiva 2013/48/UE).

Il termine per il recepimento della direttiva negli Stati membri era fissato al 27 novembre 2016.

Il 15 luglio 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Polonia, esortandola a recepire pienamente la direttiva, ritenendo che la Polonia non avesse recepito misure specifiche relative ai minori. Dopo aver esaminato la risposta della Polonia alla lettera di costituzione in mora, la Commissione ha stabilito che il recepimento continuava a non essere soddisfacente.  Nel febbraio 2023 la Commissione ha deciso di inviare alla Polonia un parere motivato. Poiché la risposta della Polonia al parere motivato non ha fornito prove del completo recepimento della direttiva, la Commissione ha deciso di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell’UE. Dato che il caso riguarda la mancata comunicazione da parte della Polonia delle misure di recepimento di una direttiva legislativa, la Commissione chiederà alla Corte di giustizia dell’UE di imporre sanzioni pecuniarie alla Polonia. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il comunicato stampa.

Equilibrio tra attività professionale e vita familiare: la Commissione decide di deferire il BELGIO, l’IRLANDA e la SPAGNA alla Corte di giustizia per il non completo recepimento delle norme dell’UE

Oggi la Commissione ha deciso di deferire il Belgio (INFR(2022)0332), l’Irlanda (INFR(2022)0370) e la Spagna (INFR(2022)0355) alla Corte di giustizia dell’UE per la mancata notifica di misure nazionali che recepiscano pienamente i diritti dell’UE in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (direttiva (UE) 2019/1158).

Adottata nel 2019, la direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare è un importante atto legislativo che mira a consentire ai genitori che lavorano di conciliare meglio vita professionale e vita privata. Il termine per il recepimento nell’ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare era fissato al 2 agosto 2022. Nel settembre 2022 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 19 Stati membri che non avevano comunicato il pieno recepimento della direttiva. Nell’aprile 2023 la Commissione ha inviato pareri motivati a 11 Stati membri che dovevano ancora notificare misure nazionali di pieno recepimento. Il Belgio, l’Irlanda e la Spagna non hanno ancora comunicato le misure di recepimento. Dato che i casi riguardano la mancata comunicazione delle misure di recepimento di una direttiva legislativa, la Commissione chiederà alla Corte di giustizia dell’UE di imporre sanzioni pecuniarie agli Stati membri in questione. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il comunicato stampa.

3. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Johanna Bernsel – Tel. +32 229 86699; Ana Martínez Sanjurjo – Tel. +32 229 63066)

Lettere di costituzione in mora

Test della proporzionalità: La Commissione chiede al BELGIO di recepire correttamente la direttiva relativa a un test della proporzionalità

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora al Belgio (INFR(2023)2155) per il non corretto recepimento delle norme dell’UE sul test della proporzionalità di cui alla direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità. La direttiva relativa a un test della proporzionalità si applica alle professioni regolamentate e prevede che tutte le norme nazionali nuove o modificate che interessano i professionisti siano soggette a un’analisi approfondita della proporzionalità, suffragata da prove, prima della loro adozione. La direttiva è uno degli strumenti fondamentali per impedire l’entrata in vigore di norme nazionali ingiustificatamente restrittive ed è più efficace di un’eventuale azione correttiva. È però necessaria una piena e corretta attuazione della direttiva da parte degli Stati membri.

La Commissione ha individuato diverse criticità nell’attuazione della direttiva da parte del Belgio, quali la mancata garanzia che le iniziative o le modifiche proposte dai parlamenti, nonché le norme delle associazioni professionali, siano effettivamente sottoposte a un test della proporzionalità o la mancata istituzione di un meccanismo che consenta agli ordini professionali di effettuare valutazioni indipendenti. Il Belgio dispone ora di 2 mesi per affrontare tali questioni, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di compiere ulteriori passi e inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Fornitori di servizi: La Commissione chiede al BELGIO di eliminare i requisiti ingiustificati imposti ai prestatori di servizi nel settore edile

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato (INFR(2022)4120) al Belgio per la non conformità della legge belga alla direttiva sui servizi (2006/123/CE). L’obiettivo della direttiva sui servizi è garantire che i prestatori di servizi non incontrino ostacoli ingiustificati quando desiderano stabilirsi in uno Stato membro o prestare i propri servizi a livello transfrontaliero. La legge belga impone agli imprenditori non autorizzati una garanzia finanziaria molto più elevata di quella prevista per gli imprenditori autorizzati sulla base di un regime di certificazione belga. Di conseguenza per le imprese edili è più difficile accedere al mercato, svolgere attività transfrontaliere ed espandersi.

Le azioni della Commissione seguono le priorità annunciate nella comunicazione “30 anni di mercato unico” per migliorare ulteriormente il funzionamento del mercato unico dell’UE, in particolare per quanto riguarda i servizi edili.

Il Belgio dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di deferire il Belgio alla Corte di giustizia dell’UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

Ritardi di pagamento: la Commissione decide di deferire il BELGIO, la GRECIA e l’ITALIA alla Corte di giustizia e di inviare un distinto parere motivato alla GRECIA per il mancato rispetto dei termini di pagamento alle imprese

Oggi la Commissione ha deciso di deferire il Belgio (INFR(2019)2299), la Grecia (INFR(2019)2298) e l’Italia (INFR(2021)4037) alla Corte di giustizia dell’UE per la non corretta applicazione delle norme della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento. La Commissione ha inoltre deciso di inviare un parere motivato alla Grecia in un caso distinto (INFR(2023)2027) nel quadro della stessa direttiva: questo caso distinto riguarda la questione delle deroghe firmate dagli appaltatori ospedalieri, che accettano di rinunciare ad alcuni dei loro diritti previsti dalla direttiva in cambio di promesse di pagamenti immediati.

La direttiva sui ritardi di pagamento impone alle autorità pubbliche di saldare le fatture entro 30 giorni (60 giorni nel caso degli ospedali pubblici). Rispettando questi termini di pagamento, le autorità pubbliche danno l’esempio nella lotta contro la “cultura” dei ritardi di pagamento nel mondo delle imprese. I ritardi di pagamento hanno effetti negativi sulle imprese in quanto ne riducono la liquidità, ne impediscono la crescita, ostacolano la loro resilienza e potenzialmente vanificano i loro sforzi per diventare più ecologiche e più digitali. Nell’attuale contesto economico le imprese, e in particolare le PMI, fanno affidamento su pagamenti regolari per poter funzionare e mantenere i livelli di occupazione.

La Commissione sta attualmente istituendo un osservatorio europeo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, come annunciato nell’aggiornamento della strategia industriale adottato nel maggio 2021. Lo scorso settembre la Commissione ha inoltre presentato una revisione della direttiva sui ritardi di pagamento e ha adottato una proposta di regolamento relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il comunicato stampa.

4. Energia e clima

(Per ulteriori informazioni: Tim McPhie – Tel. +32 229 58602; Giulia Bedini – Tel. +32 229 58661, Ana Crespo-Parrondo – Tel. +32 229 81325)

Lettere di costituzione in mora

Etichette energetiche: la Commissione invita la CROAZIA a conformarsi alle norme dell’UE in materia di etichettatura dei pneumatici

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Croazia (INFR(2023)2159) per la mancata notifica delle norme nazionali in materia di sanzioni irrogate in caso di violazione del regolamento (UE) 2020/740 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri.

Tale regolamento istituisce un sistema di etichettatura che consente ai consumatori di scegliere pneumatici conformi alle prescrizioni dello stesso in termini di consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumore. I pneumatici che riducono il consumo di carburante possono aiutare i consumatori a risparmiare, oltre che a contribuire a ridurre le emissioni di CO2. È fondamentale che in tutti gli Stati membri siano immessi sul mercato e messi in servizio esclusivamente pneumatici conformi al regolamento UE sull’etichettatura dei pneumatici e che siano previste sanzioni per contrastare le violazioni.

Gli Stati membri erano tenuti a notificare alla Commissione le rispettive norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi entro il 1º maggio 2021. La Croazia non ha notificato le proprie norme entro il termine stabilito. La Commissione ha preso contatto con le autorità croate nel giugno 2021, ricordando loro tale obbligo di comunicazione. Poiché tuttavia la Croazia non ha ancora notificato il suo regime di sanzioni, la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora. La Croazia dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze individuate, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviarle un parere motivato.

Pareri motivati

Energie rinnovabili: la Commissione sollecita l’UNGHERIA e la SVEZIA a recepire pienamente la direttiva sulle energie rinnovabili

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato supplementare all’Ungheria (INFR(2021)0256) e un parere motivato alla Svezia (INFR(2021)0344) per il non completo recepimento delle norme dell’UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. La direttiva stabilisce il quadro giuridico per lo sviluppo delle energie rinnovabili nei settori dell’energia elettrica, del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti nell’UE. Essa fissa per l’UE un obiettivo vincolante, il quale prevede che entro il 2030 almeno il 32 % del consumo finale lordo di energia dell’Unione provenga da energie rinnovabili. La direttiva prevede misure di sostegno per rendere le energie rinnovabili efficienti in termini di costi e semplificare le procedure amministrative per i progetti nel settore delle energie rinnovabili. La direttiva facilita altresì la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica e fissa obiettivi specifici per aumentare entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nei settori del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale era fissato al 30 giugno 2021.

Nel caso dell’Ungheria, la Commissione aveva deciso di deferire lo Stato membro alla Corte di giustizia dell’UE per il mancato recepimento della direttiva, in particolare per non aver notificato una tavola di concordanza o trasmesso un documento esplicativo equivalente che specificasse in che modo l’Ungheria avesse recepito ciascuna disposizione della direttiva. Dopo aver ricevuto una tavola di concordanza dall’Ungheria, la Commissione ha deciso di non portare avanti il procedimento giudiziario. Tuttavia, in seguito alla valutazione della tavola di concordanza, la Commissione ha ora deciso di inviare all’Ungheria un parere motivato supplementare in quanto il recepimento della direttiva risulta ancora incompleto.

Per quanto riguarda la Svezia, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora nel mese di luglio 2021 per il mancato recepimento della direttiva. Dopo aver esaminato la risposta della Svezia alla lettera di costituzione in mora e le misure nazionali di recepimento notificate, la Commissione ritiene che la Svezia non abbia ancora recepito pienamente la direttiva. La Svezia e l’Ungheria dispongono ora di 2 mesi per porre rimedio alla situazione e notificare alla Commissione il pieno recepimento della direttiva, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE.

Deferimento alla Corte di giustizia

Sicurezza dell’approvvigionamento di gas: la Commissione deferisce la POLONIA alla Corte di giustizia per le misure che impongono costi aggiuntivi al commercio transfrontaliero di gas

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la Polonia (INFR(2017)2155) alla Corte di giustizia dell’UE per l’imposizione di obblighi restrittivi alle imprese che effettuano scambi transfrontalieri di gas naturale ai sensi della sua normativa nazionale in materia di stoccaggio del gas, incompatibili con il regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas. La normativa nazionale in materia di stoccaggio del gas impone alle imprese che utilizzano impianti di stoccaggio situati al di fuori dei confini della Polonia di riservare capacità per il trasporto, vietando alle stesse imprese di mettere in vendita tali capacità in caso di inutilizzo, salvo in caso di crisi di approvvigionamento di gas. I fornitori di gas che utilizzano impianti situati in Polonia non sono soggetti alle stesse restrizioni. Tali restrizioni rischiano di distorcere il mercato, ostacolare il funzionamento del mercato interno e mettere a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, poiché la legislazione nazionale aumenta il rischio di congestione nei punti di interconnessione. La decisione odierna è l’ultima fase di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione nel 2018 sulla base di una propria indagine e di diverse denunce presentate dagli operatori del mercato. Nonostante i regolari scambi, la Polonia non ha ancora posto rimedio alla situazione. Poiché il funzionamento del mercato dello stoccaggio del gas all’interno dell’Unione e norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale sono fondamentali per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e stabilizzare i prezzi dell’energia, la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.

5. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156, Deborah Almerge Ruckert – Tel. +32 229 87986)

Lettere di costituzione in mora

Sicurezza stradale: la Commissione invita la CECHIA a recepire correttamente le norme dell’UE in materia di patenti di guida  

Oggi la Commissione ha deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora alla Cechia (INFR(2020)2263) esortandola ad allineare pienamente la legislazione nazionale al diritto dell’UE in materia di patenti di guida per quanto riguarda le norme minime di idoneità alla guida, in particolare in relazione alle patologie cardiovascolari.

La direttiva (UE) 2016/1106 modifica la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, che stabilisce le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore. Al fine di tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche sulle patologie che incidono sull’idoneità alla guida e assicurare un maggiore livello di sicurezza stradale, la sezione dedicata alle patologie cardiovascolari è stata sostituita da disposizioni più dettagliate che indicano chiaramente in presenza di quali disturbi è opportuno consentire la guida e in quali situazioni non è indicato rilasciare o rinnovare la patente di guida. La Commissione ritiene che, nel suo recepimento, la Cechia descriva alcune malattie cardiovascolari in modo troppo generico per fornire la certezza e la chiarezza richieste dalla direttiva per garantire che sia conseguito l’obiettivo fondamentale di migliorare la sicurezza stradale. Per questo motivo la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora nell’ottobre 2020 e successivamente un parere motivato nel febbraio 2022. Prima di decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE è stata effettuata un’ulteriore valutazione da parte di esperti medici della Commissione, i quali hanno individuato ulteriori incongruenze nel recepimento da parte della Cechia.  Al fine di estendere l’ambito della procedura di infrazione, la Commissione procede pertanto all’invio di una lettera complementare di costituzione in mora alla Cechia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Trasporto ferroviario: la Commissione invita la SLOVACCHIA ad applicare correttamente le norme dell’UE in materia di interoperabilità ferroviaria

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Slovacchia (INFR(2023)4016) per la non corretta applicazione dei requisiti di interoperabilità stabiliti dalla direttiva 2008/57/CE.

La direttiva istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra le ferrovie nell’Unione europea attraverso l’armonizzazione dei requisiti tecnici e l’istituzione di un processo per la loro verifica. In Slovacchia sono state individuate carenze in relazione al processo di autorizzazione per la messa in servizio dei veicoli ferroviari e all’applicazione delle norme in materia di determinazione e valutazione dei rischi. La Slovacchia dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Sicurezza aerea: la Commissione invita la DANIMARCA e CIPRO ad applicare correttamente le norme dell’UE in materia di sicurezza aerea   

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora alla Danimarca (INFR(2023)2150) e a Cipro (INFR(2023)2151) per la non corretta attuazione di alcune parti della legislazione UE in materia di sicurezza aerea. Nel caso della Danimarca, la Commissione ha individuato carenze per quanto riguarda le norme in materia di sicurezza aerea, tra cui la mancanza di personale adeguatamente qualificato (ispettori), l’attuazione delle procedure di sorveglianza e l’accettazione e l’approvazione dei manuali delle compagnie aeree, in violazione dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) n. 748/2012). Per Cipro, le carenze riguardano varie questioni relative alla sorveglianza aeroportuale di cui ai regolamenti (UE) n. 139/2014 e (UE) n. 923/2012, quali la verifica dell’attuazione degli obblighi relativi agli aeroporti e l’adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza di Cipro. La Danimarca e Cipro dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione e mettere in atto le misure necessarie, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Trasporto ferroviario: la Commissione invita l’UNGHERIA e l’AUSTRIA ad attuare correttamente le norme dell’UE sullo spazio ferroviario europeo unico

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora all’Ungheria (INFR(2023)2154) e all’Austria (INFR(2023)2153) per il non corretto recepimento del diritto dell’UE sullo spazio ferroviario europeo unico. La Commissione ha inoltre deciso di inviare un parere motivato all’Ungheria (INFR(2021)2092) per il non corretto recepimento e la non corretta applicazione di alcune norme dell’UE sullo spazio ferroviario europeo unico.

La Commissione ritiene che le disposizioni nazionali in materia di trasporto ferroviario di Ungheria e Austria non siano in linea con la direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370, in quanto sembrano limitare indebitamente il diritto di chiedere un esame dell’equilibrio economico. La Commissione ritiene inoltre che il diritto austriaco limiti la portata delle funzioni di gestione dell’infrastruttura condivisibili tra diversi gestori dell’infrastruttura. Ritiene poi anche che la legislazione ungherese non rispetti le disposizioni della direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’indipendenza delle funzioni essenziali dei gestori dell’infrastruttura, la possibilità per il gestore dell’infrastruttura di concludere accordi di cooperazione con le imprese ferroviarie e la collaborazione tra l’organismo nazionale di regolamentazione e i suoi omologhi in altri Stati membri.

Austria e Ungheria dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione,  trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato. Il recepimento incompleto costituisce un ostacolo all’interoperabilità tra i sistemi di telepedaggio stradale degli Stati membri e all’applicazione transfrontaliera dell’obbligo di pagamento dei pedaggi stradali nell’UE. In assenza di una risposta soddisfacente da parte dei 2 Stati membri entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Inoltre, la Commissione ritiene che il diritto ungherese preveda esenzioni dall’applicazione delle misure di recepimento della direttiva 2012/34/UE che vanno al di là di quanto previsto da tale direttiva. Nel parere motivato la Commissione esprime inoltre preoccupazione per la mancanza di indipendenza dell’organismo ungherese di regolamentazione del settore ferroviario dal ministero e osserva che la legislazione ungherese continua a non rispettare le disposizioni che stabiliscono i requisiti relativi alle risorse, ai compiti e ai poteri dell’organismo di regolamentazione, alla prevenzione dei conflitti di interessi e alla cooperazione con gli organismi di regolamentazione di altri Stati membri. L’Ungheria dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell’UE.

Pareri motivati

Trasporto su strada: la Commissione invita la DANIMARCA e la SVEZIA a recepire integralmente la legislazione sul servizio europeo di telepedaggio (SET)

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla Danimarca (INFR(2022)2207) e alla Svezia (INFR(2021)0541) per il mancato recepimento nell’ordinamento nazionale di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2019/520 sul servizio europeo di telepedaggio (SET).

Il SET. è un sistema di pedaggio che, una volta pienamente attuato, consente agli utenti delle strade dell’UE di pagare i pedaggi con un unico contratto di abbonamento, tramite un unico fornitore e un’unica unità di bordo che coprirebbe tutti gli Stati membri. La direttiva persegue 2 obiettivi: garantire l’interoperabilità tra i sistemi di telepedaggio stradale e agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 19 ottobre 2021.

Il recepimento incompleto costituisce un ostacolo all’interoperabilità tra i sistemi di telepedaggio stradale degli Stati membri e all’applicazione transfrontaliera dell’obbligo di pagamento dei pedaggi stradali nell’UE. In assenza di una risposta soddisfacente da parte dei 2 Stati membri entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Trasporto ferroviario: La Commissione sollecita il PORTOGALLO ad applicare correttamente le norme dell’UE in materia di sicurezza ferroviaria

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato al Portogallo (INFR(2020)2092) per l’applicazione non corretta della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.

La direttiva impone agli Stati membri di istituire autorità nazionali preposte alla sicurezza responsabili della supervisione e dell’applicazione del quadro per la sicurezza ferroviaria. Sono state individuate carenze per quanto riguarda la supervisione dei sistemi di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura e la capacità organizzativa dell’autorità nazionale preposta alla sicurezza del Portogallo. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato al Portogallo, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie. Al termine di questo periodo la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Navigazione interna: la Commissione invita l’UNGHERIA e i PAESI BASSI a recepire le norme dell’UE sulle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati all’Ungheria (INFR(2022)0224 e INFR(2022)0225) e ai Paesi Bassi (INFR(2022)0241 e INFR(2022)0242) per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e per il mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione, che stabilisce norme armonizzate per le competenze, le conoscenze e le abilità per gli esami pratici, per l’idoneità medica e per l’omologazione dei simulatori. Per entrambe le direttive il termine per il recepimento è scaduto il 17 gennaio 2022.

La direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’UE e per il riconoscimento di tali qualifiche in altri Stati membri. La direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione integra la direttiva (UE) 2017/2397.

Dopo aver inviato, il 24 marzo 2022, lettere di costituzione in mora a entrambi gli Stati membri, la Commissione non ha ricevuto alcuna notifica che dimostri che le direttive sono state pienamente recepite negli ordinamenti giuridici nazionali, né dall’uno né dall’altro Stato membro. La Commissione ritiene pertanto che le legislazioni nazionali di questi Stati membri non siano pienamente in linea con le direttive e ha deciso di inviare pareri motivati a entrambi gli Stati membri.

L’Ungheria e i Paesi Bassi dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE.

 

6. Fiscalità e unione doganale

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Francesca Dalboni – Tel. +32 229 88170)

Lettere di costituzione in mora

Fiscalità: la Commissione invita il PORTOGALLO a conformarsi alla normativa dell’UE in materia di accise sul vino

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora al Portogallo (INFR(2020)4063) per il mancato rispetto delle norme dell’UE in materia di accise sul vino. Il Portogallo considera come vino i prodotti con un titolo alcolometrico compreso tra 15% e 18% vol e che sono stati arricchiti e applica erroneamente un’aliquota zero a tali prodotti. La normativa dell’UE tuttavia consente l’inclusione di tali prodotti nella categoria “vino” solo se sono stati prodotti senza arricchimenti. Allo stesso tempo il Portogallo esclude dalla categoria “vino” tutti i vini aromatizzati, anche se sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dell’UE, il che comporta l’applicazione di un’aliquota di accisa più elevata. In entrambi i casi, il trattamento dei prodotti di cui sopra è contrario alla definizione di vino contenuta nella normativa dell’UE in materia di accise. Il Portogallo dispone di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate in tale lettera di costituzione in mora, trascorsi i quali, se non si attiverà entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Deferimenti alla Corte di giustizia

Fiscalità: la Commissione decide di deferire il BELGIO alla Corte di giustizia per il mancato rispetto del principio della libera circolazione dei lavoratori per quanto riguarda la tassazione dei contribuenti non residenti

Oggi la Commissione ha deciso di deferire il Belgio (INFR(2014)2191) alla Corte di giustizia dell’UE per il mancato rispetto del principio della libera circolazione dei lavoratori, sancito nel trattato, per quanto riguarda la tassazione dei contribuenti non residenti con un reddito modesto. Nella sentenza del 10 marzo 2022 (Commissione europea/Regno del Belgio, C-60/21) la Corte ha constatato che il Belgio ha violato il trattato negando ai contribuenti non residenti che percepiscono in Belgio meno del 75% del loro reddito a livello mondiale di dedurre dal reddito imponibile i loro assegni alimentari. La deduzione è negata in Belgio anche quando il contribuente non dispone di un reddito imponibile significativo nello Stato di residenza, il che rende impossibile in tale Stato dedurre i pagamenti dal reddito imponibile. In risposta alla sentenza del 2022, il Belgio ha esteso l’ambito di applicazione ratione personae della deduzione fiscale. Tuttavia non ha posto fine all’infrazione nella sua interezza. La nuova normativa introduce 2 condizioni, che sembrano limitare indebitamente la disponibilità della prestazione per i non residenti con un reddito modesto. Qualora constati che il Belgio non si è conformato alla sua sentenza, la Corte può imporre il pagamento di sanzioni pecuniarie. Il relativo comunicato stampa è disponibile online.

7. Lavoro e diritti sociali

(Per ulteriori informazioni: Veerle Nuyts – Tel. +32 229 96302; Johanna Bernsel – Tel. +32 229 83951)

Lettere di costituzione in mora

Coordinamento della previdenza sociale: la Commissione invita la GRECIA a conformarsi alle norme dell’UE in materia di prestazioni familiari

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Grecia (INFR(2023)2097) per il mancato rispetto delle norme dell’UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004) e di libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). In base alla legislazione greca, solo ammissibili a richiedere le prestazioni familiari solo i cittadini dell’UE che risiedono in Grecia con i figli da almeno 5 anni. I cittadini di paesi terzi, coperti dalla normativa dell’UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale (ad esempio perché si sono trasferiti in Grecia da un altro Stato membro dell’UE), possono richiedere le prestazioni familiari solo dopo aver soggiornato in Grecia per almeno 12 anni. Secondo il parere della Commissione, questa normativa viola il diritto dell’UE, in quanto non tratta i cittadini dell’UE in modo equo, e pertanto si qualifica come discriminazione. Il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta inoltre qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari. La Grecia dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviarle un parere motivato.

Condizioni di lavoro: la Commissione invita la GRECIA, CIPRO e MALTA a integrare nel diritto nazionale la direttiva sull’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne

La Commissione ha deciso di avviare 3 procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a Grecia (INFR(2023)2138), Cipro (INFR(2023)2139) e Malta (INFR(2023)2137) per la mancata integrazione nel diritto nazionale della direttiva 2014/112/UE sull’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne. Tali norme attuano un accordo tra le parti sociali che disciplina taluni aspetti dell’orario di lavoro dei lavoratori che lavorano a bordo di navi nel settore del trasporto per vie navigabili interne. In particolare, l’accordo tra le parti sociali disciplina la durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, i periodi di riposo, le pause, l’orario di lavoro massimo durante il periodo notturno e le ferie annuali. Indipendentemente dal fatto che uno Stato membro disponga o meno di vie navigabili interne sul suo territorio, la Commissione ritiene che un recepimento uniforme della direttiva da parte di tutti gli Stati membri sia necessario per garantire che i contratti individuali di lavoro dei lavoratori mobili che lavorano a bordo delle navi gestite nel territorio dell’Unione siano pienamente conformi alle disposizioni della direttiva. Grecia, Cipro e Malta dispongono ora di 2 mesi per notificare alla Commissione le rispettive misure nazionali. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Coordinamento della previdenza sociale: la Commissione invita l’ITALIA a conformarsi alle norme dell’UE in materia di prestazioni familiari

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all’Italia (INFR(2022)4113) per il mancato rispetto delle norme dell’UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale (regolamento (CE) 2004/883) e di libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Nel marzo 2022 l’Italia ha introdotto un nuovo assegno familiare per i figli a carico (“assegno unico e universale per i figli a carico”): solo coloro che risiedono per almeno 2 anni in Italia possono beneficiare di tale prestazione, e solo se vivono nello stesso nucleo familiare dei figli. Secondo il parere della Commissione, questa normativa viola il diritto dell’UE, in quanto non tratta i cittadini dell’UE in modo equo, e pertanto si qualifica come discriminazione. Il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta inoltre qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari. Questo parere motivato fa seguito a una lettera di costituzione in mora inviata all’Italia nel febbraio 2023. L’Italia ha risposto a tale lettera nel giugno 2023. La Commissione ritiene che la risposta non affronti in modo soddisfacente i suoi rilievi e ha ora deciso di inviare un parere motivato. L’Italia dispone di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

8. Servizi finanziari

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 2 298 65 00; Marta Pérez-Cejuela – Tel. +32 2 296 37 70)

Lettere di costituzione in mora

Antiriciclaggio: la Commissione invita la ROMANIA e la SLOVACCHIA a recepire correttamente la 5a direttiva antiriciclaggio

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Romania (INFR(2023)2152) e una lettera complementare di costituzione in mora alla Slovacchia (INFR(2020)2227) in ragione del non corretto recepimento della 4a e della 5direttiva antiriciclaggio (4a e 5aAML).

Romania e Slovacchia avevano notificato il recepimento completo della direttiva. La Commissione ha tuttavia individuato diversi casi di non corretto recepimento della direttiva nel diritto nazionale. Per quanto riguarda la Romania, tale inadempienza incide, tra l’altro, su aspetti fondamentali, come l’esistenza di un regime sanzionatorio efficace nel caso in cui vengano inseriti dati errati nel registro nazionale dei titolari effettivi. Per quanto riguarda la Slovacchia, il non corretto recepimento ha conseguenze in particolare sul registro dei titolari effettivi e sul funzionamento dell’Unità di informazione finanziaria.

Le norme antiriciclaggio sono determinanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le lacune legislative di uno Stato membro si ripercuotono sull’UE. Per tale motivo le norme dell’UE dovrebbero essere attuate e controllate in modo efficiente per combattere la criminalità e proteggere il nostro sistema finanziario.

In assenza di una risposta soddisfacente da parte di Romania e Slovacchia entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di proseguire la procedura di infrazione e di inviare un parere motivato.

9. Economia digitale

(Per ulteriori informazioni: Johanna Bernsel – Tel. +32 229 58615; Yuliya Matsyk – Tel. +32 229 91009)

Pareri motivati

Regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese: la Commissione invita la LITUANIA e l’UNGHERIA a rispettare le norme dell’UE sulle relazioni piattaforme/imprese, garantendo equità e trasparenza per gli utenti commerciali

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla Lituania (INFR(2022)2142) e all’Ungheria (INFR(2022)2143) per garantire l’effettiva applicazione del regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese (“regolamento P2B”).

Le norme dell’UE sulle relazioni piattaforme/imprese promuovono l’equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online. Le norme hanno iniziato ad applicarsi il 12 luglio 2020. La Lituania e l’Ungheria non hanno previsto norme nazionali di attuazione del regolamento P2B per quanto riguarda la sua effettiva applicazione a tempo debito.

Nel gennaio 2023 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a Lituania e Ungheria, in quanto tali Stati membri non disponevano di alcuna legislazione nazionale atta a far rispettare le norme relative al regolamento P2B. Poiché non ha ricevuto una risposta soddisfacente ai suoi rilievi in merito alla mancata applicazione del regolamento P2B, la Commissione sta ora inviando un parere motivato a Lituania e Ungheria.

Gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere alla Commissione e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

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I Dati Personali potranno essere altresì portati a conoscenza di Responsabili esterni del Titolare, come società terze o altri soggetti (ad esempio, soggetti a cui viene affidata attività di assistenza, comunicazione, marketing, pubblicità, promozioni e vendita di prodotti e/o servizi, inserzionisti, concessionarie pubblicitarie, fornitori di servizi IT, gestori di Siti, gestori delle Piattaforme elettroniche, partner, istituti di credito, studi professionali) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare. AMBITO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI I Dati Personali non saranno comunicati a terzi, né diffusi, salva in quest’ultimo caso l’ipotesi in cui l’utente abbia inserito dati personali nel proprio nickname ovvero abbia conferito anche una propria immagine. MINORI I Siti non contengono pressoché alcuna informazione destinata direttamente ai minori. I minori non devono conferire informazioni o dati personali al Titolare in assenza del consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale su di loro. Pertanto, il Titolare invita tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale su minori ad informare gli stessi sull’utilizzo sicuro e responsabile di Internet e del Web ed a porre in essere le eventuali procedure di volta in volta indicate in relazione alle iniziative in cui il Titolare intende trattare i dati di soggetti minori di età. I DIRITTI DEGLI UTENTI Nella qualità di interessati, gli utenti hanno i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy Italiano e successive modifiche ed integrazioni cosi come introdotte ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR): in particolare, hanno il diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di Dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; possono anche chiedere di conoscere l’origine dei Dati Personali; le finalità e modalità del trattamento; possono anche ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei Dati Personali. Possono inoltre, in ogni momento, revocare il loro consenso, cancellare il loro account e/o cessare di essere registrati al Sito, chiedendo l’interruzione del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati. Possono opporsi, in tutto o in parte al trattamento: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che li riguardano; b) a fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. A tal proposito, possono decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Gli utenti hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Reg. Europeo 2016/679 (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). Gli utenti potranno infine promuovere reclamo all’Autorità Garante ove necessario, ovvero rivolgersi alla stessa per richiedere informazioni in merito all’esercizio dei propri diritti derivanti dal regolamento Europeo 2016/679. “Articolo 7 Codice Privacy Italiano – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” • 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. • 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: o a) dell’origine dei dati personali; o b) delle finalità e modalità del trattamento; o c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; o d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; o e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. • 3. L’interessato ha diritto di ottenere: o a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; o b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; o c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. • 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: o a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; o b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E PER CONOSCERE L’ELENCO DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO L’utente potrà, in qualunque momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice inviando un messaggio di posta elettronica oppure una lettera da spedirsi tramite posta ordinaria al Titolare del trattamento dei dati personali. L’utente, inoltre, qualora vi abbia consentito, potrà opporsi al trattamento per le finalità di cui alla lettera c) effettuato mediante l’indirizzo di posta elettronica dell’utente stesso, cliccando su un apposito “link” presente in ogni messaggio di posta elettronica. Cessione dei diritti sui Contributi e consenso all’utilizzo dell’immagine Iscrivendosi al Sito, l’utente: • A) dichiara che: o i) ogni diritto sui Contributi che pubblica sul Sito in occasione della partecipazione all’Iniziativa appartiene all’utente, o ii) resta l’unico responsabile di qualsiasi danno o azione che il Titolare eventualmente si trovi a subire a causa della pubblicazione dei Contributi; o iii) i Contributi pubblicati dall’utente non contengono materiale che potrebbe ostacolarne la pubblicazione, ad es. osceno, razzista, diffamatorio, blasfemo, pedopornografico e sono originali, cioè non violano diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi, né alcun diritto d’autore, marchio, segno distintivo, brevetto ecc.; • B) autorizza il Titolare ad effettuare un eventuale controllo di ammissibilità sui Contributi, con la finalità di escludere quelli che contengano materiale che possa essere considerato lesivo del decoro, della dignità personale o che risultino offensivi, diffamatori, osceni, indecenti, ingiuriosi o che incitino all’odio, alla violenza o a comportamenti pericolosi o che attentino o incitino a contravvenire a disposizioni legislative o regolamentari; • C) cede al Titolare, a titolo gratuito e definitivo, ogni diritto di pubblicare ed utilizzare i Contributi per finalità commerciali o di marketing relative a prodotti del Titolare, sui siti internet di titolarità del Titolare, per il tempo strettamente necessario al servizio richiesto e comunque non oltre 5 anni dal conferimento degli stessi, data a partire dalla quale i dati verranno cancellati; • D) presta il consenso al Titolare per l’utilizzo della propria immagine eventualmente conferita (in qualunque dei contesti di cui al punto C) precedente), e per tutto il periodo di durata del Sito, ai sensi dell’art. 96 della legge sul diritto d’autore.
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